Art. 8.
(Disposizioni finali).

      1. Il turismo rurale, quale attività di uso integrale delle risorse, rientra tra quelle sostenute dal Fondo europeo di sviluppo regionale di cui al regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, nonché tra quelle sostenute ai sensi del regolamento (CEE) n. 2615/80 del Consiglio, del 7 ottobre 1980, che istituisce un'azione comunitaria specifica per contribuire allo sviluppo di talune regioni francesi e italiane nel contesto dell'ampliamento della Comunità.
      2. Il Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adotta con proprio decreto, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le relative norme di attuazione.